Contratto di Viaggio
1. Premessa. Nozione
di pacchetto turistico.
Premesso che:
a) il decreto legislativo n. 111 del 17.3.95 di attuazione della Direttiva
90/314/CE dispone a protezione del consumatore che l’organizzatore ed il
venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, debbano essere
in possesso dell’autorizzazione amministrativa all’espletamento delle loro
attività (art. 3/1 lettera a d.lgs. 111/95). B) il consumatore ha diritto di
ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi
dell’art. 6 del d. lgs. 111/95), che è documento indispensabile per accedere
eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art. 18 delle presenti Condizioni
generali di contratto. La nozione di ‘pacchetto turistico’ (art.2/1 d.lgs.
111/95) è la seguente: I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le
vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione
di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita
ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi
per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b)
alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio
(omissis) ...che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico”.
2. Fonti legislative.
Il contratto di
compravendita di pacchetto turistico, è regolato, oltre che dalle presenti
condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di
viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto
servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato
dalle disposizioni – in quanto applicabili - della L. 27/12/1977 n°1084 di
ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di
viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonché dal sopraccitato Decreto
Legislativo 111/95.
3. Informazione obbligatoria - scheda tecnica.
L’organizzatore ha
l’obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo una scheda
tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo
o del programma fuori catalogo sono: estremi dell’autorizzazione amministrativa
dell’organizzatore; estremi della polizza assicurativa responsabilità civile;
periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo; cambio di
riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno o valore.
4. Prenotazioni.
La domanda di
prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso
elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne
riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con
conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui la Chat and Tour
s.r.l. invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente
presso l’agenzia di viaggi Venditrice. Le indicazioni relative al pacchetto
turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in
altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore in
regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal Decr. Legisl.
111/95 in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.
5. Pagamenti.
La misura
dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da
versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa
e la data entro cui prima della partenza dovrà essere effettuato il saldo,
risultano dal catalogo, opuscolo o quanto altro. Il mancato pagamento delle
somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa
tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o della Chat and
Tour s.r.l. la risoluzione di diritto.
6. Prezzo.
Il prezzo del
pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto
indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti
degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti.
Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in
conseguenza alle variazioni di: - costi di trasporto, incluso il costo del
carburante; - diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali
imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli
aeroporti; - tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali
variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in
vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata nella scheda
tecnica del
catalogo ovvero alla data
riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni
incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale
espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori
catalogo.
7. Recesso del consumatore.
Il consumatore può
recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: - aumento
del prezzo di cui al precedente art.6 in misura eccedente il 10%; - modifica in
modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente
configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico
complessivamente considerato e proposta dalla Chat and Tour s.r.l. dopo la
conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal
consumatore. Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di
prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo
pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo; - alla restituzione della
sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata
entro sette giorni lavorativi dal
momento del ricevimento della
richiesta di rimborso. Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria
decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni
lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In
difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta
formulata dalla Chat and Tour s.r.l. si intende accettata. Al consumatore che
receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al
primo comma verrà addebitato – al netto dell’acconto versato di cui all’art.
5/1° comma - l’importo della penale nella misura qui di seguito indicate (oltre
al costo individuale di gestione pratica):
- 10% della quota di partecipazione dal 29° al 20° giorno prima della data di
partenza del viaggio;
- 25% della quota di
partecipazione dal 19° al 10° giorno prima della data di partenza del viaggio;
- 50% della quota di partecipazione dal 9° al 4° giorno prima della data di
partenza del viaggio;
- 80% della quota di partecipazione dal 3° giorno alla data di partenza del
viaggio;
- nessun rimborso dopo tale termine. Per tutte le partenze, nessun rimborso sarà
accordato a chi si presenterà alla partenza o chi decida di interrompere il
viaggio o soggiorno già intrapreso. Cosi pure nessun rimborso spetterà a chi non
potesse effettuare il viaggio per mancanza o inesattezza dei previsti documenti
personali per l’espatrio. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno
concordate di volta in volta alla firma del contratto.
8. Modifica o annullamento del pacchetto turistico prima
della partenza.
Nell’ipotesi in cui,
prima della partenza, la Chat and Tour s.r.l. comunichi per iscritto la propria
impossibilità di fornire uno o più dei servizi oggetto del pacchetto turistico,
proponendo una soluzione alternativa il consumatore potrà esercitare
alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere
dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo proposto (ai sensi del 2° e 3°
comma del precedente articolo 7). Il consumatore può esercitare i diritti sopra
previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del
numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori
catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto
turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza
maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di
partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del
consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto (ai sensi del precedente
art. 7), la Chat and Tour s.r.l. che annulla ( ex art. 1469 bis numero 5 Cod.
Civ.), restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e
incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. La somma oggetto
della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il
consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dal precedente
art.7, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.
9. Modifiche dopo la partenza.
La Chat and Tour s.r.l.,
qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi
ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale
dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative,
senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni
fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in
misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione
alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata
dal consumatore per seri e giustificati motivi, la Chat and Tour s.r.l. fornirà
senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello
originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo
eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti
e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni
previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro
anticipato.
10. Sostituzioni.
Il cliente
rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: l’organizzatore
ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data
fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le
generalità del cessionario; il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la
fruizione del servizio (ex art. 10 d. lgs. 111/95) ed in particolare i requisiti
relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; il soggetto
subentrante rimborsi alla Chat and Tour s.r.l. tutte le spese sostenute per
procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della
cessione. Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili
per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera
c) del presente articolo. In relazione ad alcune tipologie di servizi, può
verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del
nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al
precedente punto a). La Chat and Tour s.r.l. non sarà pertanto responsabile
dell’eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori
di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dalla Chat
and Tour s.r.l. alle parti interessate prima della partenza.
11. Obblighi dei partecipanti.
I partecipanti
dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per
tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di
transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi
inoltre dovranno attenersi all’osservanza della regole di normale prudenza e
diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a
tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed
alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico.
I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che
l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra
esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore
tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per
l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi
responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio
arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per
iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari
richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle
modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
12. Classificazione alberghiera.
La classificazione ufficiale
delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale
informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle
competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di
classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei
paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, la Chat and Tour
s.r.l. si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria
descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e
conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.
13. Regime di responsabilità.
L’organizzatore
risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o
parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano
effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che
provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative
autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi
turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste
in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo
stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale,
ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata
effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso
delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile
esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e
comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni
sopra citate.
14. Limiti del risarcimento.
Il risarcimento
dovuto dall’organizzatore per danni alla persona non può in ogni caso essere
superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali
in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la
responsabilità: e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto
aereo internazionale nel testo modificato all’Aja nel 1955; la Convenzione di
Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV)
sul contratto di viaggio per ogni ipotesi di responsabilità dell’organizzatore.
In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l’importo di “2.000 Franchi
oro Germinal per danno alle cose” previsto dall’art. 13 n° 2 CCV e di 5000
Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno e per quelli stabiliti dall’art.
1783 Cod. Civ.
15. Obbligo di assistenza.
L’organizzatore è
tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di
diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio
carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore ed il venditore
sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 13 e 14), quando la
mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è
dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da
un caso fortuito o di forza maggiore.
16. Reclami e denunce.
Ogni mancanza
nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza
ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o
l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il consumatore può altresì
sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di
ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni
lavorativi dalla data del rientro presso la località di Partenza.
17. Assicurazione contro le spese di annullamento e di
rimpatrio.
Se non espressamente
comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento
della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali
polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto,
infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza
che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.
18. Fondo di garanzia.
E’ istituito presso
la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle Attività Produttive il
Fondo di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell’art. 21 D.
lgs. 111/95), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o
dell’organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze: a) rimborso del
prezzo versato; b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero Il fondo deve
altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato
di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno
al comportamento dell’organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono
stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n.
349 G.U. n. 249 del 12/10/1999 (art. 21 n.5 D. lgs. N.111/95).
ADDENDUM - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI
VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) Disposizioni normative.
I contratti aventi
ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di
qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come
fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto
turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n.3
e n.6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni
diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre
pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di
contratto.
B) Condizioni di contratto.
A tali contratti sono altresì
applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di
vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4 1° comma; art. 5; art. 7;
art.8; art.9; art. 10 1° comma; art. 11; art. 15; art. 17. L’applicazione di
dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi
contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate
clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore viaggio )
va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di
vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della legge numero 269 del
3/8/1998.
Comunicazione
obbligatoria
ai sensi dell’art.
16 della legge numero 269 del 3/8/1998.
"La legge
italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla
prostituzione e alla pornografia minorile anche se gli stessi sono commessi
all’estero”.
Trattamento
dei dati personali
I dati personali
verranno trattati nel pieno rispetto della legge 675/1996 e che il trattamento
dei dati personali è diretto all’espletamento da parte della Società delle
prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. I dati personali non
saranno trasmessi ai terzi e potranno essere cancellati in ogni momento, a
richiesta del consumatore.
Assicurazioni
Polizza assicurativa MONDIAL
ASSISTANCE